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Non da Sola. La Cartella della Gravidanza della Regione Emilia-Romagna

Diritti in gravidanza

 

La  legge  italiana  (D.  Lgs.  151/2001)  garantisce  la  protezione  della salute della madre lavoratrice e il diritto del bambino ad un'assistenza adeguata.
La donna lavoratrice dipendente ha diritto:

 
 

Inoltre  entrambi  i  genitori  lavoratori  dipendenti  hanno  diritto  a  un periodo di astensione facoltativa (congedo parentale), retribuita al 30% dello stipendio solo entro il sesto anno di vita del bambino, di cui si può fruire dopo il periodo di astensione obbligatoria ed entro il 12° anno di vita del bambino. Spetta sia alle madri che ai padri, fino a un massimo di 6 mesi (anche frazionati) per la madre, e di 7 mesi (anche frazionati) per il padre.

Alle donne lavoratrici autonome è  riconosciuta  una  indennità  di maternità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi  alla  data  medesima.  L'indennità  non  comporta  comunque obbligo di astensione dall'attività lavorativa autonoma.

Le donne con lavori atipici e discontinuiche  non  beneficiano  di indennità di maternità o che beneficiano di una indennità inferiore a un certo tetto, possono rivolgersi all'INPS dove troveranno assistenza e informazioni.

Le donne che non lavorano, italiane, comunitarie o extracomunitariein possesso di carta di soggiorno,  possono  presentare  domanda  per l'assegno di maternità presso l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di residenza e/o alla sede INPS di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del bambino.

Le donne straniere senza carta di soggiorno possono  rivolgersi  al Consultorio e alle Associazioni di Volontariato che offrono accoglienza, informazioni,  assistenza  senza  correre  il  rischio  di  segnalazione finalizzata all'espulsione poiché la legge italiana garantisce l'assistenza sanitaria anche ai migranti senza documenti. Possono fare richiesta di permesso di soggiorno per maternità che ha validità fino al sesto mese di vita del bambino.

Inoltre,  in  Italia  la  legge  riconosce  alla  donna  il diritto a partorire in anonimato in ospedale. La  legge  italiana  consente  alla  madre  di non  riconoscere  il  bambino  e  di  lasciarlo  nell'ospedale  in  cui  è  nato (DPR  396/2000,  art.  30,  comma  2)  affinché  sia  assicurata  l'assistenza, l'adottabilità e la sua tutela giuridica.

 
Informazioni dettagliate sul sito INPS (maternità e paternità).
 

 (1.8 MB)Diario della gravidanza - testo completo (1.8 MB).
 
 

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