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La legge italiana, pur non dandone ancora piena attuazione, ha rivolto una crescente attenzione [1-5] ai princìpi contenuti nel Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.
L'ultimo decreto legislativo relativo all'attuazione del Codice è del 19 maggio 2011, n. 84 [5] e regolamenta la disciplina sanzionatoria per la violazione del decreto ministeriale del 9 aprile 2009 [4] su produzione, composizione, etichettatura, pubblicità e commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento. Riportiamo di seguito i punti principali della legge italiana con alcune note sul recepimento di quanto contenuto nel Codice e con una sottolineatura, dove opportuno, sul superamento di quanto previsto dalla legge italiana alla luce della successiva emanazione di un regolamento europeo, che ha valore vincolante per gli stati membri e di applicazione automatica (non necessita di una legge italiana che lo recepisca) [6].
PUBBLICITA' e altre forme di promozione al pubblico (articolo 10)
Note
- A differenza del Codice, la legge italiana e la direttiva europea consentono la pubblicità di biberon, tettarelle, altri cibi e bevande presentati per bambini piccoli, formula di proseguimento e di crescita
- La pubblicità dei latti formulati di proseguimento è consentita dalla legge, ma è regolamentata
ETICHETTE(articolo 9)
Note
- Per le affermazioni nutrizionali e di salute (health claims) la legge italiana del 2011 fa riferimento alla relativa normativa europea. Il successivo regolamento UE 2016/127/CE [6], che ha valore giuridico vincolante ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri, compie un passo in avanti rispetto alla legge italiana su questo tema: relativamente agli alimenti per lattanti (non a quelli di proseguimento) vieta ogni affermazione nutrizionale e di salute su etichette e materiale informativo, ad eccezione della specifica relativa alla presenza o meno di lattosio. Infine, pur riconoscendo che come previsto dallo stesso regolamento l'aggiunta di DHA diventa obbligatoria per tutti i latti formulati permette ancora che ne venga riportata la presenza nelle etichette per evitare confusione nel pubblico (prima di questo regolamento solo alcuni prodotti erano addizionati di DHA e quindi riportavano in etichetta questa affermazione).
INFORMAZIONI AL PUBBLICO (articolo 15)
Il materiale informativo non deve in alcun modo, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, avvalorare la tesi che l'alimentazione con formula sia uguale o superiore all'allattamento e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10 (etichette e pubblicità).
Il materiale deve inoltre conformarsi a criteri precisi indicati chiaramente nella legge:
Note
- Come per le etichette, riguardo il materiale informativo la legge rispecchia pienamente le indicazioni del Codice
- Per le affermazioni nutrizionali e di salute (health claims) la legge fa riferimento alla relativa normativa europea, quindi, come sopra riportato, al regolamento UE 2016/127/CE [6].
INFORMAZIONI AGLI OPERATORI SANITARI (articolo 16)
STRUTTURE SANITARIE E OPERATORI SANITARI (articolo 14)
Note
- Nell'art. 14, la legge indica le iniziative di promozione e sostegno all'allattamento che ogni struttura sanitaria dovrebbe attuare.
CONGRESSI E SPONSORIZZAZIONI (articolo 13)
La legge pone vincoli precisi ai contributi e alle sponsorizzazioni da parte delle ditte di congressi ed eventi formativi, affermando che (art. 13, commi 5-7):
Nota finale
La legge italiana, come la direttiva europea da cui deriva, pur non rispecchiando integralmente il Codice, rappresenta un progresso nella tutela dell'allattamento dal marketing aggressivo e promozione ingannevole dei sostituti del latte materno, biberon e tettarelle. Le criticità, come rilevato nei documenti sul monitoraggio delle violazioni al Codice, derivano dal mancato rispetto della legge e dalla mancata applicazione delle misure sanzionatorie. Dalla pubblicazione del decreto sanzionatorio nel 2011 non risulta inflitta neanche una sanzione sull'intero territorio nazionale. Per questo, Ministero della salute e TAS hanno prodotto una guida sintetica con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico, i professionisti e le istituzioni [7].
1. Decreto Ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994 [Testo integrale]
2. Circolare 24 ottobre 2000, n.16. Promozione e tutela dell'allattamento al seno. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2000 [Testo integrale]
3. Decreto Ministeriale 16 gennaio 2002. Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull'alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Gazzetta Ufficiale N. 24 del 29 Gennaio 2002 [Testo integrale]
4. Decreto Ministeriale 9 aprile 2009 , n. 82. Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso Paesi terzi. (09G0093). Gazzetta Ufficiale N. 155 del 7 Luglio 2009 [Testo integrale]
5. Decreto legislativo, 19 maggio 2011, n. 84. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi. (11G0127). Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011 [Testo integrale]
6. Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione del 25 settembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia. Gazzetta ufficiale europea 2.2.2016 [Testo integrale]
7. Ministero della Salute. Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio 5. TAS - tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno. Commercializzazione degli alimenti per lattanti: violazioni del DM 82/2009. [Testo integrale]
Data di pubblicazione: 21.06.2022