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In Italia

In Italia, dal 2006, vi è una specifica disposizione penale relativa alle MGF: Legge n. 7/2006 Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (chiamata Legge Consolo).

Gli articoli 583bis e 583ter di questa legge vietano l'esecuzione di tutte le forme di MGF, fra le quali la clitoridectomia, l'escissione, l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che causa effetti dello stesso tipo o malattie psichiche o fisiche. È inoltre applicabile il principio di extraterritorialità, che rende punibili le MGF anche se commesse al di fuori del paese.

Questa legge non solo vieta le mutilazioni genitali femminili, ma impone anche una serie di misure preventive, servizi di sostegno per le vittime di MGF e iniziative di informazione e formazione.

In particolare la legge prevede le seguenti misure:

  • un numero verde gratuito istituito presso il Ministero dell'Interno: 800 300 558;
  • campagne di informazione sui diritti umani che informano e comunicano il divieto di tali pratiche in Italia;
  • iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, in collaborazione con i centri di assistenza sanitaria, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non-profit, oltre a corsi di formazione per le donne incinte e infibulate.

Dalla stessa legge derivano, infatti, le svariate iniziative in questa direzione promosse congiuntamente dal Ministero dell'Interno, della Salute, delle Pari Opportunità.

Un'altra risorsa giuridica è la legge generale di tutela dei minori del codice civile, laddove si riferisce alla rimozione del minore dalla famiglia e alla sospensione della custodia parentale del genitore il cui comportamento sta minacciando il benessere del minore (articolo 330) e a interventi preventivi in caso di comportamento pregiudizievole dei genitori (articolo 333).

Le domande di asilo per motivi di MGF possono rientrare nel D.Lgs. 251/2007 art. 7.2 e, che considera la violenza fisica o psicologica o gli atti rivolti specificamente contro un determinato genere o contro i bambini rilevanti ai fini della concessione dello status di rifugiato. La legge comprende sia persecuzioni passate che future (art. 3, paragrafo 4).

Due pronunce in Italia che riconoscono negli atti di mutilazione genitale femminile il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato:

 

Per un aggiornamento sulle più recenti pronunce in merito alla richiesta di asilo per MGF/E vedi "mutilazioni genitali - Progetto Melting Pot Europa".
Vedi anche la panoramica messa a disposizione dalla rete EndFGM sulla giurisprudenza relativa a casi di MGF/E dibattuti in Italia

 

Il dibattito sulla legge in Italia

La discussione intorno all'adeguatezza delle normative contro le pratiche di MGFha assunto in alcuni paesi le dimensioni di un vero e proprio dibattito. Anchein Italia, in occasione dell'approvazione della legge del 2006, si sono scontrate posizioni diverse, tra le associazioni che nehanno sostenuto la necessità tout court, a quelle che si sono impegnate permodificarne alcuni capitoli, fino a chi invece ha sempre espresso un parerecontrario a qualsiasi forma di intervento giuridico.

Uno dei nodi giuridici che hanno fatto molto discutere riguarda la possibilità, o vincolo, da parte degli operatori sanitari di denunciare i casi di MGF riscontrati in sedi cliniche. Tale denuncia si collega alla legge generale in materia di segreto professionale e divulgazione, che può essere utilizzata per segnalare i casi di MGF eseguite o programmate. Infatti,  l'articolo 361 del codice penale afferma il dovere del pubblico ufficiale  di segnalare qualsiasi reato penale di cui sia stato informato nell'esercizio delle sue funzioni o  nella sua professione; l'articolo 362 continua con l'obbligo di segnalazione alle stesse condizioni per chi, anche senza essere un pubblico  ufficiale, ha il compito di fornire un servizio pubblico in enti/istituzioni pubbliche. Nell'articolo 365 si specifica che gli operatori sanitari devono essere perseguiti se non comunicano le informazioni relative a un reato incontrato nell'ambito delle loro attività professionali; tuttavia, si specifica anche come  tale norma non si applichi nei casi un cui la segnalazione rischi di esporre il paziente a procedimento penale.

E' evidente il conflitto di coscienza che il riferimento a tali norme, di difficile interpretazione da parte del cittadino comune, può creare a quegli operatori che, nell'esercizio quotidiano della loro attività professionale, incontrano donne portatrici di MGF. Il dibattito sull'opportunità della denuncia si è concentrato più sul fattore etico che su quello strettamente giuridico: infatti la maggior parte degli operatori si regola autonomamente appellandosi alla specifica del codice penale che prevede che tale segnalazione possa non applicarsi nei casi in cui questa esponga il paziente a procedimento penale.

 
 
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