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Protezione dell’allattamento

L'applicazione del Codice Internazionale in Italia

 

La legge italiana, pur non dandone ancora piena attuazione, ha rivolto una crescente attenzione [1-5] ai princìpi contenuti nel Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno.
L’ultimo decreto legislativo relativo all’attuazione del Codice è del 19 maggio 2011, n. 84 [5] e regolamenta la disciplina sanzionatoria per la violazione del decreto ministeriale del 9 aprile 2009 [4] su produzione, composizione, etichettatura, pubblicità e commercializzazione degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento. Riportiamo di seguito i punti principali della legge italiana con alcune note sul recepimento di quanto contenuto nel Codice e con una sottolineatura, dove opportuno, sul superamento di quanto previsto dalla legge italiana alla luce della successiva emanazione di un regolamento europeo, che ha valore vincolante per gli stati membri e di applicazione automatica (non necessita di una legge italiana che lo recepisca) [6].
 
PUBBLICITA’ e altre forme di promozione al pubblico (articolo 10)

  • Vietata la pubblicità e ogni forma di promozione solo per gli alimenti per lattanti da 0 a 6 mesi di vita (formule 1 o formule di partenza)
  • La pubblicità delle formule di tipo 1 è permessa sulle riviste destinate agli operatori sanitari, purché abbia carattere scientifico e sia basata su informazioni documentate; deve inoltre conformarsi ad altri requisiti (simili a quelli richiesti per le etichette)
  • Consentita la pubblicità delle formule di proseguimento (7-12 mesi), purché si conformi a determinati requisiti: non deve causare alcuna interferenza negativa con l’allattamento, deve chiaramente indicare che il prodotto è utilizzabile in lattanti con più di sei mesi ove non disponibile il latte materno, che il prodotto non è equivalente al latte materno, che il latte materno va offerto fino a quando è possibile, anche durante lo svezzamento e l’alimentazione diversificata. La pubblicità inoltre non deve contenere testi o immagini che abbiano relazione con la gravidanza o l’alimentazione o la cura del lattante sotto i sei mesi, né immagini di bambini che possono essere scambiati per lattanti di età inferiore ai sei mesi
  • Il divieto di offrire campioni omaggio si limita ai latti formulati di tipo 1.

Note
– A differenza del Codice, la legge italiana e la direttiva europea consentono la pubblicità di biberon, tettarelle, altri cibi e bevande presentati per bambini piccoli, formula di proseguimento e di crescita
– La pubblicità dei latti formulati di proseguimento è consentita dalla legge, ma è regolamentata

 

ETICHETTE(articolo 9)

  • La legge nel caso delle etichette recepisce quasi interamente le prescrizioni del Codice
  • Aggiunge che le etichette dei latti formulati di partenza devono essere ben differenziate da quelle delle formule di proseguimento
  • La ditta che produce alimenti per lattanti deve trasmettere un campione dell’etichetta al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e può commerciare il prodotto soltanto dopo 30 giorni dalla data di ricezione. Anche per i prodotti già sul mercato la legge prevede che le etichette debbano essere inviate al ministero

Note
– Per le affermazioni nutrizionali e di salute (health claims) la legge italiana del 2011 fa riferimento alla relativa normativa europea. Il successivo regolamento UE 2016/127/CE [6], che ha valore giuridico vincolante ed è direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri, compie un passo in avanti rispetto alla legge italiana su questo tema: relativamente agli alimenti per lattanti (non a quelli di proseguimento) vieta ogni affermazione nutrizionale e di salute su etichette e materiale informativo, ad eccezione della specifica relativa alla presenza o meno di lattosio. Infine, pur riconoscendo che come previsto dallo stesso regolamento l’aggiunta di DHA diventa obbligatoria per tutti i latti formulati permette ancora che ne venga riportata la presenza nelle etichette per evitare confusione nel pubblico (prima di questo regolamento solo alcuni prodotti erano addizionati di DHA e quindi riportavano in etichetta questa affermazione).

 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO (articolo 15)

Il materiale informativo non deve in alcun modo, attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, avvalorare la tesi che l’alimentazione con formula sia uguale o superiore all’allattamento e deve, in ogni caso, conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10 (etichette e pubblicità).
Il materiale deve inoltre conformarsi a criteri precisi indicati chiaramente nella legge:

  • la necessità di promuovere l’allattamento esclusivo e di introdurre eventuali sostituti soltanto dietro parere di professionisti indipendenti
  • l’importanza dell’allattamento anche durante l’introduzione di cibi solidi
  • i rischi legati all’introduzione di alimenti o sostituti del latte materno prima del sesto mese
  • i rischi legati all’uso non appropriato di sostituti del latte materno
  • qualora il materiale contenga informazioni sull’uso dei sostituti del latte materno, deve riportare informazioni circa le conseguenze sociali e finanziarie del loro uso e non deve riportare immagini che possano idealizzare l’alimentazione con formula.

Note
– Come per le etichette, riguardo il materiale informativo la legge rispecchia pienamente le indicazioni del Codice
– Per le affermazioni nutrizionali e di salute (health claims) la legge fa riferimento alla relativa normativa europea, quindi, come sopra riportato, al regolamento UE 2016/127/CE [6].

 

INFORMAZIONI AGLI OPERATORI SANITARI (articolo 16)

  • Il materiale informativo per gli operatori sanitari deve essere strettamente limitato all’ambito scientifico, basato su evidenze scientifiche documentate e documentabili
  • Deve inoltre contenere riferimenti a studi pubblicati per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla salute del bambino.
 

STRUTTURE SANITARIE E OPERATORI SANITARI (articolo 14)

  • Le strutture e il personale sanitario devono promuovere l’allattamento
  • Le strutture devono contrastare ogni forma di pubblicità, anche occulta, e i comportamenti ostativi alla pratica dell’allattamento materno
  • Vietate le forniture gratuite di alimenti per lattanti ai reparti maternità (art. 12, comma 6)
  • Consentite le forniture gratuite per istituzioni o organizzazioni, ma soltanto su prescrizione individuale e limitatamente al periodo di uso
  • Nelle lettere di dimissione non deve esserci uno spazio per la prescrizione del latte di formula; tale prescrizione deve essere data solo su base individuale nei casi in cui il medico lo ritenga necessario
  • Alle dimissioni le puerpere non devono ricevere in omaggio prodotti o materiali in grado di interferire in qualunque modo con l’allattamento.

Note
– Nell’art. 14, la legge indica le iniziative di promozione e sostegno all’allattamento che ogni struttura sanitaria dovrebbe attuare.

 

CONGRESSI E SPONSORIZZAZIONI (articolo 13)

La legge pone vincoli precisi ai contributi e alle sponsorizzazioni da parte delle ditte di congressi ed eventi formativi, affermando che (art. 13, commi 5-7):

  • sono permessi solo per congressi e corsi di formazione proposti da società scientifiche nazionali che nelle attività di competenza si siano distinte per la promozione dell’allattamento materno e di una corretta alimentazione del lattante e del bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
  • deve essere presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione concernente l’entità della partecipazione finanziaria delle imprese che, complessivamente, può coprire comunque solo una parte minoritaria della spesa, nonché ogni elemento utile a garantire l’indipendenza e la trasparenza dei contenuti scientifici del congresso e della manifestazione scientifica.
 

Nota finale
La legge italiana, come la direttiva europea da cui deriva, pur non rispecchiando integralmente il Codice, rappresenta un progresso nella tutela dell’allattamento dal marketing aggressivo e promozione ingannevole dei sostituti del latte materno, biberon e tettarelle. Le criticità, come rilevato nei documenti sul monitoraggio delle violazioni al Codice, derivano dal mancato rispetto della legge e dalla mancata applicazione delle misure sanzionatorie. Dalla pubblicazione del decreto sanzionatorio nel 2011 non risulta inflitta neanche una sanzione sull’intero territorio nazionale. Per questo, Ministero della salute e TAS hanno prodotto una guida sintetica con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, i professionisti e le istituzioni [7].

 

Bibliografia

1. Decreto Ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Regolamento concernente l’attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all’esportazione verso Paesi terzi.Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994 [Testo integrale]
2. Circolare 24 ottobre 2000, n.16. Promozione e tutela dell’allattamento al seno. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 263 del 10 novembre 2000 [Testo integrale]
3. Decreto Ministeriale 16 gennaio 2002. Modalità della diffusione di materiale informativo e didattico e del controllo delle informazioni corrette ed adeguate sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500. Gazzetta Ufficiale N. 24 del 29 Gennaio 2002 [Testo integrale]
4. Decreto Ministeriale 9 aprile 2009 , n. 82. Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita’ europea ed all’esportazione presso Paesi terzi. (09G0093).  Gazzetta Ufficiale N. 155 del 7 Luglio 2009 [Testo integrale]
5. Decreto legislativo, 19 maggio 2011, n. 84. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all’esportazione presso i Paesi terzi. (11G0127). Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011 [Testo integrale]
6. Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione del 25 settembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull’alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia. Gazzetta ufficiale europea 2.2.2016 [Testo integrale]
7. Ministero della Salute. Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, Ufficio 5. TAS – tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno. Commercializzazione degli alimenti per lattanti: violazioni del DM 82/2009. [Testo integrale]